Esclusi quelli in circolazione dopo 14 luglio 2006 Com’è noto, l’art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 ha prescritto che, entro il 13 febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di identificazione (cd. targhino) e certificato di idoneità tecnica debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall’art. 97 del codice della strada, demandando a tal fine al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione, con proprio decreto, di apposito calendario. Sono esclusi dall’obbligo di ritargatura i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006. Al riguardo, si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 è stato pubblicato il predetto decreto, datato 2 febbraio 2011, il quale ha così individuato le scadenze per le operazioni di “ritargatura”: 1) entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numeric