RESE NOTE LE MODALITA PER LA RITARGATURA

Esclusi quelli in circolazione dopo 14 luglio 2006








Com’è noto, l’art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 ha prescritto che, entro il 13 febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di identificazione (cd. targhino) e certificato di idoneità tecnica debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall’art. 97 del codice della strada, demandando a tal fine al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione, con proprio decreto, di apposito calendario. Sono esclusi dall’obbligo di ritargatura i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006.

Al riguardo, si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 è stato pubblicato il predetto decreto, datato 2 febbraio 2011, il quale ha così individuato le scadenze per le operazioni di “ritargatura”:

1) entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “0”, “1”, e “2”;

2) entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “3”, “4”, e “5”;

3) entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “6”, “7”, e “8”;

4) entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per “9” e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera “A”.

Si precisa che gli indicati termini hanno carattere ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 3, della citata legge n. 120/2010 (da € 389 a € 1.559) è applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati.Ne da notizia la Direzione Generale della Motorizzazione

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